Versamento IMU 2026: Premessa e Soggetti Passivi
Entro il 16 giugno 2026 i contribuenti sono chiamati a versare la prima rata (acconto) dell'IMU dovuta per l'anno in corso. La prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno, calcolata applicando l'aliquota e la detrazione deliberate per i 12 mesi dell'anno precedente (2025). Il saldo per l'intero 2026 andrà versato entro il 16 dicembre 2026 a conguaglio, salvo la facoltà di versare tutto in un'unica soluzione a giugno.
L'IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ad eccezione degli immobili situati:
- Nella Provincia autonoma di Trento (si applica l'IMIS).
- Nella Provincia autonoma di Bolzano (si applica l'IMI).
- Nella Regione Friuli Venezia Giulia (si applica l'ILIA).
Individuazione dei Soggetti Passivi
Non sempre il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta coincide con il nudo proprietario. Di seguito una classificazione puntuale per l'individuazione del soggetto passivo d'imposta:
| SONO Soggetti Passivi IMU | NON SONO Soggetti Passivi IMU |
|---|---|
| Proprietario | Nudo proprietario |
| Titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) | Titolare di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario) |
| Locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing), per tutta la durata del contratto | Locatore finanziario che concede l'immobile in leasing |
| Concessionario di beni demaniali | Genitore proprietario non assegnatario della casa familiare |
| Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice |
Abitazione Principale e Pertinenze
L'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (post Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022) qualifica come "abitazione principale" l'unica unità immobiliare nella quale il possessore stabilisce contemporaneamente la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.
A seguito della storica sentenza della Consulta n. 209/2022, per ottenere l'agevolazione rileva esclusivamente la residenza/dimora del possessore. Non rilevano quelle degli altri componenti del nucleo familiare. Pertanto, nel caso in cui due coniugi siano proprietari di immobili diversi (nello stesso o in diversi Comuni) e vi stabiliscano la rispettiva residenza e dimora, entrambi beneficeranno delle agevolazioni per l'abitazione principale per il rispettivo immobile.
Trattamento Fiscale e Pertinenze
- Esclusione da IMU: Le abitazioni principali (e relative pertinenze) classificate nelle categorie ordinarie (A/2, A/3, A/4, ecc.).
- Assoggettamento con Agevolazioni: Le abitazioni classificate in A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi). Queste scontano un'aliquota ridotta (base 0,5%) e godono di una detrazione fissa di 200,00 euro, rapportata ai mesi e alla quota per la quale persiste tale destinazione.
Definizione di Pertinenza: Per usufruire del medesimo regime dell'abitazione, le pertinenze ammesse sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie:
- C/2 (cantina, soffitta, locale sgombero)
- C/6 (autorimessa, posto auto)
- C/7 (tettoia)
L'agevolazione/esenzione spetta nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate (massimo 3 in totale), anche se accatastate congiuntamente all'abitazione.
Assimilazioni all'Abitazione Principale (Ex Lege o per Delibera)
| Fattispecie Immobiliare | Modalità |
|---|---|
| Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari. | Ex Lege |
| Fabbricati destinati ad alloggi sociali (DM 22.4.2008). | Ex Lege |
| Casa familiare assegnata al genitore affidatario a seguito di provvedimento del giudice. | Ex Lege |
| Unico immobile posseduto, e non locato, da personale in servizio permanente delle Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco, ecc. (senza obbligo di dimora/residenza). | Ex Lege |
| Una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. | Su delibera del Comune |
Esenzioni Totali e Riduzioni
Principali Immobili Esenti da IMU (L. 160/2019)
- Proprietà pubbliche e Istituzionali: Immobili posseduti dallo Stato, Comuni, Regioni, Enti del SSN, destinati a compiti istituzionali. Fabbricati del gruppo E (es. E/1-E/9).
- Uso Culturale e Religioso: Fabbricati per usi culturali (musei, biblioteche), destinati all'esercizio del culto, e proprietà della Santa Sede (Trattato Lateranense).
- Enti non commerciali (ENC) e Terzo Settore: Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento (con modalità non commerciali) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, scientifiche, didattiche, ricettive, culturali o sportive. (Anche Terzo Settore ex art. 82 DLgs 117/2017).
- Immobili Merce (dal 2022): Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati, finché permane la destinazione.
- Immobili Occupati Abusivamente: Immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali vi è denuncia penale per violazione di domicilio (614 c.p.) o invasione di terreni/edifici (633 c.p.).
- Terreni Agricoli Agevolati: Quelli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) o IAP, situati in isole minori, ad immutabile destinazione agrosilvopastorale, o ricadenti in specifiche aree montane/collinari.
Immobili colpiti da Eventi Calamitosi (Sismi e Alluvioni)
Specifiche disposizioni riconoscono esenzioni per immobili inagibili:
| Zona dell'Evento | Durata dell'Esenzione |
|---|---|
| Abruzzo (Sisma 2009) | Fino a definitiva ricostruzione/agibilità (nessun limite). |
| Centro Italia (Sisma 2016-2017) | Fino alla ricostruzione e comunque non oltre il 31.12.2026. |
| Marche/Umbria (Eventi nov 2022/mar 2023) | Per l'anno 2026, oppure fino ad agibilità (max 31.12.2026). |
| Emilia-Romagna/Toscana (Alluvioni 2023/2024) | Dalla rata a saldo del 2025 e fino ad agibilità (max 31.12.2026). |
Riduzioni della Base Imponibile
| Fattispecie | Agevolazione |
|---|---|
| Fabbricati di interesse storico/artistico vincolati | Riduzione al 50% |
| Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati | Riduzione al 50% |
| Comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a specifiche condizioni di legge | Riduzione al 50% |
| Unità abitativa posseduta da pensionato residente all'estero (titolare di specifiche pensioni) | Riduzione al 50% |
| Immobili locati a canone concordato (L. 431/98) | Riduzione al 75% |
Determinazione Base Imponibile e Aliquote
I criteri per la determinazione della Base Imponibile differiscono in funzione della tipologia di immobile.
1. Fabbricati dotati di Rendita Catastale
- Moltiplicatore 160: Abitazioni (Gruppo A, esclusi A/10), Cantine/Soffitte (C/2), Autorimesse (C/6), Tettoie (C/7).
- Moltiplicatore 140: Residenze collettive (Gruppo B), Laboratori (C/3), Fabbricati sportivi (C/4), Stabilimenti balneari (C/5).
- Moltiplicatore 80: Uffici e studi privati (A/10), Banche e assicurazioni (D/5).
- Moltiplicatore 65: Immobili a destinazione speciale (Gruppo D, esclusi D/5).
- Moltiplicatore 55: Negozi e botteghe (C/1).
Note: In caso di interventi edilizi in corso d'anno, la nuova rendita produce effetti dalla data di ultimazione lavori o, se anteriore, dal momento dell'utilizzo.
2. Fabbricati Gruppo "D" (Non Iscritti in Catasto)
Per i fabbricati "speciali" di imprese (Gruppo D) sprovvisti di rendita e contabilizzati separatamente, si utilizzano i costi "storici" contabili applicando appositi coefficienti aggiornati annualmente dal MEF (per l'anno 2026 il coefficiente è pari a 1,01).
3. Aree Fabbricabili e Terreni Agricoli
- Aree Fabbricabili: Base imponibile commisurata al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- Terreni Agricoli: Valore = Reddito Dominicale x 1,25 (rivalutazione 25%) x 135.
Anche se lo strumento urbanistico classifica un terreno come edificabile, esso va considerato "agricolo" ai fini IMU se posseduto e condotto da Coltivatori Diretti o IAP. Se posseduto in comproprietà, ai soci CD/IAP spetta l'esenzione agricola, mentre per gli altri si applica la disciplina dei terreni agricoli (sia per base imponibile che aliquota) invece di quella delle aree edificabili.
Aliquote IMU: Il prospetto Ministeriale
A partire dal 2025, i Comuni devono approvare le aliquote elaborando un apposito "Prospetto delle Aliquote" tramite il Portale del federalismo fiscale, inserendolo entro il 14 Ottobre. In mancanza di pubblicazione tempestiva, si applicano le aliquote di base previste dalla norma (es. 0,5% prima casa lusso, 0,1% fabbricati rurali strumentali, 0,76% terreni, 0,86% gruppo D e altri fabbricati). I Comuni possono deliberare variazioni o maggiorazioni nei limiti stringenti dettati dalla L. 160/2019 e dal DM 7.7.2023 e s.m.i.
Verifica le Delibere del tuo Comune
Consulta il Portale del Dipartimento delle Finanze per conoscere le aliquote IMU aggiornate.
Acquisto Immobile nel 1° Semestre 2026
Il mese di acquisto si computa per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni del mese. I software di calcolo elaborano l'acconto rapportandolo ai mesi di possesso maturati nel primo semestre, o stimando l'imposta globale (con mesi 1° semestre + intero 2° semestre presunto) divisa per due.
Adempimenti e Modalità di Versamento
L'imposta è dovuta per anni solari in proporzione ai mesi e alla quota di possesso. L'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di euro per eccesso o per difetto (es. fino a ,49 si arrotonda per difetto). Il versamento non è dovuto se l'importo annuo complessivo è inferiore a 12,00 euro, salvo diversa delibera locale.
Regime Particolare: Enti Non Commerciali (ENC)
Per gli Enti Non Commerciali che beneficiano dell'esenzione ex art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019, la legge prevede un versamento diviso in tre rate:
- 16 Giugno: Prima Rata (pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente).
- 16 Dicembre: Seconda Rata (restante 50% dell'imposta dell'anno precedente).
- 16 Giugno (anno successivo): Terza Rata a saldo e conguaglio effettivo sull'imposta effettivamente dovuta per l'anno di riferimento.
Modalità e Codici F24
I titolari di Partita IVA devono operare esclusivamente via canali telematici. I codici tributo principali (Sezione IMU e Tributi Locali del Mod. F24) sono:
| Codice F24 | Descrizione Versamento |
|---|---|
| 3912 | Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze |
| 3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 3914 | Terreni - Quota Comune |
| 3916 | Aree fabbricabili - Quota Comune |
| 3918 | Altri fabbricati (es. seconde case, uffici) - Quota Comune |
| 3925 / 3930 | Immobili produttivi Gruppo D (Quota STATO 3925 / Incremento Comune 3930) |