Adempimenti e Scadenze
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la nuova "Rottamazione-quinquies". Di seguito le date perentorie da rispettare per beneficiare della definizione agevolata.
Il mancato rispetto delle scadenze comporta l'impossibilità di accedere ai benefici o la decadenza automatica dalla misura.
| Adempimento | Scadenza | Dettagli |
|---|---|---|
| Presentazione Domanda | 30 Aprile 2026 | Da trasmettere esclusivamente in via telematica tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. |
| Comunicazione Liquidazione | 30 Giugno 2026 | L'Agente della Riscossione comunica gli importi dovuti e le rate. |
| Pagamento (Unica o 1° Rata) | 31 Luglio 2026 | Termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata del piano di dilazione. |
Ambito Applicativo
La "Rottamazione-quinquies" riguarda i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L'ambito applicativo risulta più ristretto rispetto alle precedenti edizioni.
Carichi Ammessi
- Liquidazione automatica e controllo formale: dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e sostituto d'imposta (es. omessi versamenti di imposte dichiarate, deduzioni/detrazioni indebite, ritenute scomputate senza certificazione).
- Liquidazioni periodiche IVA (LIPE): rientrano in quanto derivanti da liquidazione automatica.
- Decadenza da avviso bonario: inclusi i ruoli derivanti da decadenza dalla rateazione dell'avviso bonario (anche per tassazione separata).
- Contributi INPS: dichiarati e non pagati (esclusi quelli emergenti da accertamento).
- Sanzioni Codice della Strada: solo se irrogate da amministrazioni statali (escluse quelle della polizia locale).
Benefici e Stralcio
L'adesione alla rottamazione produce l'effetto principale dello stralcio automatico di diverse componenti accessorie del debito, riducendo significativamente l'esborso finale.
Cosa viene stralciato (Non dovuto)
- Sanzioni amministrative comprese nei carichi.
- Interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
- Interessi di mora (spettanti decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella).
- Aggi di riscossione (laddove ancora dovuti per i carichi ante 2022).
Cosa si deve pagare
- Somme a titolo di capitale (imposte, contributi).
- Spese di esecuzione e di notifica della cartella di pagamento.
Precedenti Rottamazioni
Possono beneficiare della nuova misura anche i soggetti decaduti da precedenti rottamazioni (prima rottamazione, bis, ter, saldo e stralcio), purché i carichi rientrino nel nuovo e più ristretto ambito applicativo. Per i decaduti dalla "Rottamazione-quater" al 30.9.2025, l'accesso è consentito; chi è in regola con la quater deve proseguire con il piano originario.
Procedura e Versamenti
La procedura si articola in tre fasi principali: presentazione della domanda, liquidazione da parte dell'Agente della Riscossione e versamento degli importi.
1. Presentazione della Domanda
La domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026 utilizzando esclusivamente l'applicativo telematico sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (area pubblica o area riservata tramite SPID/CIE). È possibile presentare distinte istanze per generare differenti piani di dilazione.
2. Effetti della Domanda
A seguito della presentazione, l'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, fermi o ipoteche. Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. Il debitore è considerato adempiente ai fini fiscali (possibilità di ottenere il DURC e sblocco dei pagamenti della PA).
3. Modalità di Versamento
Il pagamento può avvenire:
- In unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- In forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (dal 31.7.2026 al 31.5.2035). Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dall'1.8.2026.
Decadenza e Contenziosi
La rottamazione non produce effetti in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate (anche non consecutive) o dell'ultima rata.
Effetti della Decadenza
In caso di decadenza, il debitore perde i benefici senza necessità di alcun provvedimento formale. Riemerge l'intero debito originario (comprese sanzioni, interessi e aggi stralciati), detratto quanto già versato. Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e l'Agente della Riscossione può riattivare le procedure esecutive e cautelari. Non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo.
Gestione dei Contenziosi in Corso
La presenza di un contenzioso non preclude l'accesso alla rottamazione, ma il contribuente deve impegnarsi nella domanda a rinunciare ai giudizi in corso.
- La domanda e la ricevuta vanno depositate presso la Corte di Giustizia Tributaria per sospendere il processo.
- Il processo si estingue (a spese compensate) con il pagamento della prima rata o dell'unica soluzione.
- Se si decade dopo aver pagato la prima rata, il debito riemerge ma il processo, ormai estinto, non potrà essere ripreso.
Simulatore di Calcolo
Inserisci gli importi indicati nell'estratto di ruolo per stimare il risparmio ottenibile e l'importo della rata base.
| Debito Originario Totale | € 0,00 |
| Risparmio Stimato (Stralcio) | € 0,00 |
| Importo da Pagare (Rottamato) | € 0,00 |
| Interessi di dilazione stimati (3% annuo) | € 0,00 |
| Totale Finale Stimato (con interessi) | € 0,00 |
| Importo Rata Base (1 rate) | € 0,00 |
* Escluse eventuali spese di notifica/esecuzione. La rata base non include la quota interessi che decresce nel tempo.